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Provvedimento 31 gennaio 2002

 

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2002).  (Pubblicato su GU n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n.70)

 

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua i dati personali "sensibili";

 Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati;

 Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);

 Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento;

 Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;

 Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo determinato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998 n. 501, in relazione alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001;

 Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone;

 Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali per l'espletamento delle rispettive attivita' professionali;

 Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;

 Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

 Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

 Visti gli atti d'ufficio;

 Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

 Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

 

 Autorizza

 

i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

 

 1) Ambito di applicazione.

 

 L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale in forma individuale o associata, anche in conformita' al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attivita' di assistenza e consulenza.

 Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.

 L'autorizzazione e' rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

 Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:

 a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2002;

 b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopraindicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2002;

 c) da soggetti privati che svolgono attivita' investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

 

 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.

 

 Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili relativi ai clienti.

 I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio' sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

 In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

 Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2002.

 

 3) Finalita' del trattamento.

 

 Il trattamento dei dati sensibili puo' essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista puo' eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

 a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi

della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

 b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;

 c) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici;

 d) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

 

 4) Modalita' di trattamento.

 

 Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate all'incarico conferito dal cliente.

 Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999.

 Restano inoltre fermi gli obblighi:

 a) di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi;

 b) di acquisire il consenso scritto.

 Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive [punto 3), lettere b) e c)], l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalita', oppure per altre finalita' con esse non incompatibili.

 Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento e' un singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarita' tra piu' liberi professionisti o di esercizio della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

 Resta ferma la facolta' del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

 Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.

 

 5) Conservazione dei dati.

 

 Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.

 A tal fine deve essere verificata la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per l'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

 I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi.

 

 6) Comunicazione e diffusione dei dati.

 

 I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).

 I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

 

 7) Richieste di autorizzazione.

 

 I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

 Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

 Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

 

 8) Norme finali.

 

 Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge, o da regolamenti che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990, n. 135, nonche' dalle norme volte a prevenire discriminazioni.

 

 Restano fermi, altresi', gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

 

 9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

 

 La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

 Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 4/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

 La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 31 gennaio 2002

 

Il presidente

Rodota'

 

 

Il relatore

Santaniello

 

 

Il segretario generale

Buttarelli